Art. 17.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza militare).

      1. I consigli della rappresentanza militare si riuniscono:

          a) su decisione del comitato di presidenza;

          b) su iniziativa del segretario, nei casi di necessità ed urgenza;

          c) su richiesta di almeno un terzo dei delegati;

          d) su richiesta di almeno un terzo dell'elettorato di appartenenza.

      2. La convocazione dei consigli della rappresentanza militare avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza.
      3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività d'istituto di ciascun consiglio della rappresentanza militare, le convocazioni sono concordate con le autorità corrispondenti.
      4. Il COCER ed i COIR sono di norma convocati nelle relative sedi istituzionali, salvo diversa decisione dei medesimi consigli dettata da ragioni di opportunità.
      5. Il COCER ed i COIR possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e per l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere anche l'intervento di personale in servizio esterno alla rappresentanza militare competente nelle materie da trattare.
      6. Il COCER ed i COIR possono avere rapporti con:

          a) organismi paritetici degli Stati membri dell'Unione europea;

          b) organizzazioni sindacali;

 

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          c) associazioni aventi fini morali e culturali.

      7. Il COCER ed i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i consigli della rappresentanza militare ad essi collegati, su richiesta sia di questi ultimi sia delle categorie di cui all'articolo 5 dai medesimi rappresentate.
      8. Il COCER può convocare direttamente i COBAR, per il tramite del COIR corrispondente, per la trattazione di problematiche locali, ma aventi comunque incidenza nazionale, che riguardano singole categorie tra quelle elencate all'articolo 5.
      9. I COBAR indicono riunioni a cadenza quadrimestrale con il personale che rappresentano, salvo i casi di necessità ed urgenza, per informarlo dell'attività svolta, chiamando a partecipare alla medesima riunione, ove ritenuto opportuno, delegati del COIR o del COCER.